La garanzia convenzionale, Il valore del veicolo e l’uso pregresso
Sebbene il certificato di conformità sia uno strumento utile per evitare brutte sorprese, non offre una copertura contro i guasti futuri. Per questo, è importante valutare anche altre forme di tutela, come garanzie aggiuntive o estese, che possano proteggere da imprevisti non riconducibili a difetti di conformità.
La garanzia convenzionale (art. 135 quinquies Codice del Consumo) è un servizio accessorio che viene offerto dal concessionario al cliente e che può essere gestito da un soggetto terzo.
La garanzia convenzionale rappresenta uno strumento in più, rispetto alla garanzia di legge, cui può ricorrere il consumatore per tutelarsi da guasti o rotture improvvise a determinati componenti che possano avvenire anche molto tempo dopo l’acquisto del bene.
In questi casi la garanzia convenzionale interviene e viene applicata secondo dei parametri che tengono conto dell’utilizzo pregresso e della vetustà della vettura. Il consumatore potrà quindi essere chiamato a partecipare alle spese di riparazione o sostituzione del pezzo.
Il cliente che sceglie la garanzia convenzionale avrà quindi diritto alla riparazione o sostituzione del componente coperto da garanzia con le modalità ed i limiti previsti dal carnet di garanzia consegnatogli dal Venditore.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione, la società che eroga il servizio di assistenza:
– potrà installare un componente anche usato, conforme allo stato d’uso del precedente, ma non necessariamente originale;
– potrà installare un componente nuovo richiedendo al consumatore una partecipazione alle spese di acquisto del pezzo di ricambio in misura pari alla percentuale indicata sul certificato di conformità consegnatogli alla vendita. Tale percentuale viene calcolata in base al valore del veicolo “a nuovo” secondo il database Infocar di Quattroruote ed il valore di vendita (espresso in fattura) del veicolo.Resta inteso che gli interventi di ripristino effettuati presso officine convenzionate saranno finalizzati a ripristinare il veicolo nello stato d’uso complessivo – ivi compreso quello che doveva avere la parte interessata dal guasto – al momento della vendita, tenuto conto dell’ulteriore uso successivamente effettuato da tale momento.